IMPRESA SOCIALE

La normativa del Terzo settore ha posto notevoli ed importanti aggiornamenti per quanto riguarda l'Impresa sociale. Operazione necessaria dato lo scarso successo avuto da questo istituto nel passato (dovuto ad un'eccessiva attribuzioni di elementi vincolanti, specialmente in materia di utili, senza vedersi riconosciuti elementi positivi come vantaggi fiscali e simili).

 

L'elemento innovativo è stato il D.Lgs 112/2017 implementato dal 95/2018 che ha totalmente stravolto ed attualizzato l'impresa sociale.

 

Possiamo affermare che nella nuova veste giuridica viene rappresentata una sintesi di quello che fino a ieri era un ruolo svolto dalle cooperative sociali. Una specie di fusione tra l'albo "a" e "b" con notevoli adeguamenti a quelle che sono le esigenze attuali in materia di lavoro, di sussidiarietà e di normativa sul terzo settore.

 

Lo status di impresa sociale riguarda quei soggetti che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Importante novità sta nella possibilità di perseguire in via principale (e non unica) i propri scopi istituzionali.  Tale elemento sembra banale ma permette all'impresa di auto finanziarsi attraverso attività marginali ulteriori.

 

A differenza delle cooperative, si affievolisce il carattere di mutualità interno, quindi non esistono più vincoli a tal riguardo per l'accesso ai benefici fiscali, ma devono essere predisposte operazioni di coinvolgimento dei lavoratori in un meccanismo di consultazione o di partecipazione attiva.

 

Vantaggi fiscali:

  • Detassazione degli utili e degli avanzi di gestione: destinate ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato; importi distribuiti ai soci mediante particolari strumenti; erogazioni liberali.
  • Importanti detrazioni per chi volesse investire in imprese sociali (30% del capitale investito in linea generale con alcune eccezioni)
  • Riconoscimento alle imprese sociali la possibilità di accedere alla raccolta di capitali di rischio (equity crowdfunding).

Inoltre vi sono agevolazioni particolari in materia di imposte indirette, IRAP, imposta di bollo, trasferimenti a titolo gratuito, atti costitutivi e trasformazioni.

 

Le attività sono stabilite dall'art. 2 del decreto che riguarda ambiti sociali, educativi, ambientali, radiodiffusione, formazione, servizi alle imprese sociali stesse, commercio equo, inserimento lavorativo soggetti svantaggiati, alloggio sociale, accoglienza internazionale, agricoltura sociale, riqualificazione beni pubblici.

Particolare attenzione viene posta al comma 4 , il quale specifica che viene considerata attività di interesse generale, quell'impresa che si avvalga di soggetti svantaggiati e molto svantaggiati con alcune specifiche (Nell'impresa sociale muta il concetto di svantaggio, non più solo uno svantaggiato con caratteristiche fisiche ma anche sociali, quali ad esempio i disoccupati).

 

E' prevista la figura del volontario secondo determinati limiti e tutele.

 

Questo è solo un riassunto dell'universo che gira intorno all'impresa sociale, un ulteriore passo che permette un strumento, di gran lunga più agile rispetto alla cooperazione ma che presenta ancora dei "buchi normativi" sul quale sarebbe bene intervenire. Aspettiamo eventuali evoluzioni.