L'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009), così come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010 disciplina il CONTRATTO DI RETE. Definisce un accorto con la quale una serie di imprese si impegnano a mettere in "rete" alcune delle proprie risorse al fine di accrescere individualmente e collettivamente la propria competitività nel mercato. Grazie ad un programma comune si stabiliscono una serie di interventi che possono riguardare un singolo progetto o l'intera gestione aziendale mediante scambio di informazioni, prestazioni in natura, commerciali, tecniche o tecnologiche. 
Diverse sono le tipologie di contratti che posso essere stipulati in funzione dell'obbiettivo che ci si prefigge. Alcuni spunti possono essere:
  • Relazioni COMUNI mantenendo la propria IDENTITA';
  • Possibilità di DISTACCO e CODATORIALTA';
  • Creazione di un ente terzo atto a tutelare le imprese che ne fanno parte;
  • Reti con personalità giuridica o meno;
  • Creazione di un fondo patrimoniale comune per determinati progetti.
Insomma, molte sono le possibilità di lavoro, il punto è cercare quella che più si adatta alle proprie esigenze… affidati ad un esperto.