Il rapporto di lavoro può estinguersi per una serie di ragioni, per "motivi naturali", per risoluzione consensuale, o recesso unilaterale (dimissioni o licenziamento).

Dimissioni:  devono essere presentate telematicamente sia al datore di lavoro sia all'ITL, entro 7 giorni può essere esercitato il diritto di ripensamento.

Licenziamento:  può avvenire per giusta causa in caso di gravi inadempienze da parte del lavoratore, tale comportamento esula dall'obbligo di preavviso; giustificato motivo oggettivo o soggettivo. 

In caso di licenziamento esistono determinate procedure da rispettare, generalmente definite in dettaglio dal CCNL di riferimento.  

In caso di mancato rispetto della normativa di riferimento si da luogo a licenziamento illegittimo, invece un vizio di forma determina un licenziamento inefficace. Numerose sono le peculiarità: individuale/collettivo, art.18/CATUC, imprese medie o grandi/piccole. La normativa specifica ogni ambito di applicazione di difficile sintesi.

 

Successivo al licenziamento sussiste l'obbligo di retribuzione di tutte le spettanze economiche, la consegna della CU e della documentazione sanitaria se prevista in capo al datore, invece al lavoratore spetta la restituzione delle attrezzature di lavoro, eventuale rispetto del patto di non concorrenza oltre che alla segretezza.