ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Le APS sono, ad oggi, disciplinate

dalla Legge Quadro 7 dicembre 2000, n. 383 con particolari modifiche stabilite dai recenti decreti inerenti alla riforma del terzo settore. Sono caratterizzate da:

a. Elemento soggettivo Associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni.  Non risulta necessaria la personalità giuridica. Sono escluse le associazioni politiche, sindacali, professionali e di categoria, nonché le Associazioni di datori di lavoro.

 

b. Elemento oggettivo: le APS devono svolgere “attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”.

 

Naturale elemento degli enti non commerciali è l'assenza dello scopo di lucro in particolare il divieto di distribuzione degli utili (anche in forma indiretta).

 

Le APS si costituiscono mediante atto pubblico registrato con gli ulteriori accorgimenti normativi regionali.

 

 

Fondamentale  precisare che le APS devono mantenere il carattere di prevalenza non commerciale.

 

Per natura le APS non contemplano la remunerazione delle prestazioni svolte dai propri soci salvo:

  • Rimborso spese documentante
  • Particolari esigenze inerenti all'attività svolta (comunque deve prevalere l'attività svolta in maniera volontaria).