IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’organo amministrativo delle società cooperative (come delle società in genere) è l’organo che: realizza in piena autonomia lo scopo sociale; gestisce la società; esegue la volontà assembleare; rappresenta la società di fronte ai terzi in ogni sede.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni (entro i limiti già argomentati), l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi. L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.         

La riforma in materia di diritto cooperativo grava gli amministratori d’incombenze pregnanti. Oggi infatti, salvo diverse disposizioni, la figura dell’amministratore avrà l’onere di documentare la condizione di “mutualità prevalente” in nota integrativa al bilancio, sottolineando i seguenti parametri contabili:

·         I ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite;              

·         Il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro;

·         Il costo della produzione di beni o servizi ricevuti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale del costo dei servizi, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite.

 

Entro 15 giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori debbono chiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese. Entro 30 giorni deve essere comunicato il nominativo del legale rappresentante della società al competente ufficio IVA, per ottenere l’attribuzione del numero di partita IVA e codice fiscale. Tale atto va ripetuto ad ogni variazione del nominativo del legale rappresentante.