COOPERATIVE SOCIALI

Le cooperative sociali sono disciplinate dalla L. n. 381 del 8 novembre 1991.

Lo scopo sociale è quello di perseguire l'interesse generale ella comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso due macro-indirizzi:

a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.  E' consentita, previa disposizione regionale, la possibilità di iscrizione ad entrambe le sezioni purché vengano rispettate determinate disposizioni tra cui, ad esempio, la correlazione tra le attività in modo da perseguire le finalità poste dalla cooperativa stessa.

 

La denominazione deve comprendere l'indicazione "cooperativa sociale".

 

Tali cooperative devono essere iscritte all'albo nazionale delle cooperative a mutualità prevalente. Inoltre esiste la possibilità di iscrizione ad albi regionali previe specifiche disposizioni dall'autorità competente.

 

Per quanto concerne i soci non esistono particolari differenze rispetto alle cooperative tradizionali. Eccezioni:  soci volontari, presone giuridiche (art 11 L. 381/91).

 

COOPERATIVE A

Le coop di tipo "a" si occupano di servizi socio sanitari, inoltre in seguito alle modifiche del D. LGS. 112/2017 sono state inserite nuovi ambiti tra cui: inserimento o reinserimento di lavoratori molto svantaggiati  o persone svantaggiate.

 

COOPERATIVE B

Queste cooperative possono occuparsi di qualsiasi settore purché rispettino l'art. 4 c.2 della legge 381/91 e cioè il 30% dei soci deve appartenere alle categorie definite dal medesimo articolo.

 

Numerosi e particolari sono gli adempimenti in materia di IVA, IRAP, IRES ed agevolazioni in tema di destinazione degli utili a riserve oltre che la possibilità di essere considerati ONLUS di diritto, con conseguente possibilità di accedere al 5x1000.

 

In ambito lavoristico esistono particolari elementi simili al mondo delle cooperative a mutilità prevalente oltre che particolari regimi derogatori.