SCIOPERO

L'Art. 40 della Costituzione sancisce il diritto di sciopero nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Viene definito come una delle principali forme di autotutela dei lavoratori, con titolarità individuale.

Lo sciopero non può costituire o comportare l'insorgenza di alcuna responsabilità nei rapporti tra le parti. Inoltre in base alla legge 604/66 risulta nullo il licenziamento determinato dalla partecipazione ad attività sindacale. 

 

Alcuni elementi interessanti:

  • Lo sciopero comporta la sospensione della corresponsione della retribuzione,
  • Le giornate festive nel periodo di sciopero non devono essere remunerate,
  • Sostituzione temporanea:
    • Non consentita in base al D. Lgs 81/2015 con contratti di somministrazione;
    • Consentita se comporta una riorganizzazione interna volta a limitare il danno apportato dall'assenza dei lavoratori ma questo non deve determinare un conflitto interno tra lavoratori non scioperanti e sindacati (ad esempio dipendenti con livelli superiori non possono essere destinati anche temporaneamente a livelli inferiori).

L'art. 28 della L. n°300/70 prevede la repressione della condotta antisindacale da parte del datore di lavoro.