LAVORO e le sue TIPOLOGIE

 

Lavoro subordinato: L'articolo 2094 c.c. recita: "È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore". Risulta chiaro che l'elemento caratterizzante questa tipologia di lavoro si a l'eterodirezione della prestazione lavorativa.  Il lavoratore subordinato esegue la prestazione  dedotta in contratto secondo le direttive impartite dal datore di lavoro entro i limiti fissati dalla legge e dal CCNL a tuttela della persona e della dignità (artt. 35 e 41 della Costituzione). 

 

Lavoro autonomo: Alla base di questa tipologia di prestazione vi è l'art. 2222 c.c. "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV".  Il prestatore non è alle dirette dipendenze del datore bensì l'impegno sta nel "risultato" da ottenere.

 

Lavoro parasubordinato: In stretta relazione con entrambe le tipologie sopra riportate la parasubordinazione nasce nel momento in cui la prestazione autonoma viene eseguita con continuità e in coordinazione  con l'attività del committente (ex art 409 n. 3 c.p.c.). Con i l passare del tempo questa forma si è sempre di più avvicinata al lavoro subordinato acquisendone tutele e caratteristiche non dimenticando mai del proprio imprintig originale.