SCIOPERO
L'Art. 40 della Costituzione sancisce il diritto di sciopero nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Viene definito come una delle principali forme di autotutela dei lavoratori, con titolarità individuale.
Lo sciopero non può costituire o comportare l'insorgenza di alcuna responsabilità nei rapporti tra le parti. Inoltre in base alla legge 604/66 risulta nullo il licenziamento determinato dalla partecipazione ad attività sindacale.
Alcuni elementi interessanti:
L'art. 28 della L. n°300/70 prevede la repressione della condotta antisindacale da parte del datore di lavoro.