IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

Il D.P.R.  633/72 introduce e definisce il concetto di IVA. In particolare definisce che le prestazioni di servizi o cessioni di beni effettuati nel territorio dell Stato,  nell'esercizio di impresa, arti o professioni  comprese le importazioni sono soggette a questa particolare tipologia di imposta.

 

Attraverso un meccanismo di detrazioni l'imposta si scarica completamente sul consumatore finale.

L'imposta non sempre deve essere applicata, si avranno pertanto:

  • operazioni non imponibili;
  • operazioni escluse art. 10. 

L'esigibilità dell'iva di norma si configura nel regime di competenza ma esiste l'ipotesi per particolari soggetti di applicare il regime per cassa.

Articolo in fase di elaborazione.