IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il D. Lgs 446/1997 introduce concepisce questa tipologia di tributo con la finalità di garantire autonomia finanziaria delle Regioni. 

Presupposto dell'Imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o prestazioni di servizi.

Requisito fondamentale diventa il concetto della mancanza dell'autonoma organizzazione disciplinato da una serie di considerazioni tra cui: utilizzo non occasionale di lavoro altrui, impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e precisazioni.

La base imponibile è composta dal valore aggiunto della produzione prodotto nel territorio regionale in cui il soggetto esercita l'attività e calcolata con determinati parametri in funzione della tipologia del soggetto. Si specifica che in caso di attività in più regioni la ripartizione avviene in proporzione al costo del personale dipendente operante presso le zone (per una durata superiore a tre mesi).

L'aliquota ordinaria è pari a 3.9% con particolari variazioni in base al settore di attività.

Il pagamento dell'imposta avviene in autotassazione con acconto pari al 100%. 

Secondo le ultime interpretazioni il tributo è stato considerato costituzionale e ha subito l'approvazione anche dagli istituti europei garantendone la legittimità.